Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, che si compone di ventidue articoli, si intende istituire una zona franca comprendente i comuni di Partinico, Trappeto, Cinisi, Terrasini, Carini, Isola delle Femmine e Capaci, in provincia di Palermo.
      Sin dall'antichità sono sempre esistite delle franchigie doganali in favore di alcune aree depresse o in fase di espansione.
      Con la costituzione della Comunità europea, che con una normativa sovranazionale regolamenta la materia, sono quasi del tutto sparite le zone franche. Di fatto, in Italia, sono rimaste soltanto quelle di Venezia e Trieste.
      Il Trattato che istituisce la Comunità europea consente la creazione nell'ambito comunitario di zone franche, tanto è vero che la Comunità europea nel 1969 ha emanato la direttiva riguardante il regime delle zone franche (69/75/CEE), seguita dalla direttiva 77/388/CEE riguardante il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 25 luglio 1988.
      Negli ultimi anni si è registrata un'inversione di tendenza e la creazione di zone franche urbane è considerato uno strumento di possibile sviluppo delle aree economicamente depresse.
      Ciò è accaduto per la regione Sardegna, che con il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, ha potuto istituire ben sei aree di porti franchi.
      Anche la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) all'articolo 1, commi 340 e 341, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno

 

Pag. 2

degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano di quartieri ed aree degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane.
      I comuni di Partinico, Trappeto, Cinisi, Terrasini, Carini, Isola delle Femmine e Capaci, tutti ubicati nella fascia costiera occidentale della provincia di Palermo, hanno le caratteristiche dell'area depressa da valorizzare, dove creare una zona franca che possa portare in pochi anni un intenso sviluppo grazie al contributo di imprenditori e di capitali provenienti anche dall'estero e in particolare da concittadini emigrati.
      Per tanti decenni l'economia del territorio in oggetto ha beneficiato delle rimesse di moneta dei concittadini emigrati all'estero, soprattutto nel nord America.
      Adesso, la Sicilia, e in particolare il suddetto comprensorio, attraversano un momento di crisi, in quanto sono venute a mancare le rimesse degli emigrati a causa del potere di acquisto dell'euro e dell'indebolimento del dollaro USA e di quello canadese.
      Per attirare nuove fonti di investimento devono intervenire lo Stato e le istituzioni locali.
      Si tratta di un'area geograficamente limitata, da porre al di fuori del regime doganale, cui applicare una disciplina speciale e in cui è possibile introdurre e facilitare la produzione, la trasformazione e la compravendita di merci, con l'esenzione da alcune imposte, e dove i cittadini, di qualunque nazionalità, possono esercitare l'attività industriale e commerciale, traendo vantaggio da semplificazioni fiscali e amministrative.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce la zona franca nel territorio dei comuni di Partinico, Trappeto, Cinisi, Terrasini, Carini, Isola delle Femmine e Capaci, richiamando la normativa comunitaria di riferimento.
      L'articolo 2 regola i tempi e l'estensione territoriale della zona franca, da stabilire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del commercio internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con la Regione siciliana, le autorità portuali e i comuni interessati.
      L'articolo 3 enuncia i princìpi ispiratori della legge: lo sviluppo industriale, artigianale, turistico e commerciale della zona, al fine di sostenerne lo sviluppo economico e l'incremento dell'occupazione.
      L'articolo 4 delimita l'arco temporale della zona franca: fino al 31 dicembre 2040.
      L'articolo 5 contiene disposizioni per la costituzione della società che dovrà gestire l'area della zona franca. La normativa comunitaria sul punto lascia ampia libertà alle norme sussidiarie dei singoli Stati membri. Si è optato per la costituzione di una società pubblica. In particolare si tratta di una società per azioni composta dalla Regione siciliana, dall'Azienda di sviluppo industriale (ASI) e dai comuni della zona franca.
      La società eserciterà le sue funzioni utilizzando i proventi stabiliti dall'articolo 14: le aziende verseranno il 30 per cento di quanto risparmieranno grazie all'istituzione della zona franca.
      Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 indicano quali sono le agevolazioni per le imprese autorizzate ad operare nella zona franca: esenzione dai diritti doganali o di confine delle materie prime, delle merci e dei materiali in transito o consumati o impiegati nella zona franca; esenzione dei prodotti soggetti ad accisa dal pagamento della stessa nonché un complesso di norme agevolative dirette a favorire gli insediamenti produttivi; esenzione dalla dichiarazione per i redditi annui inferiori ad euro 5.000; imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive ridotte al 10 per cento di quanto dovuto; imposta sul valore aggiunto ridotta al 4 per cento anche per le ristrutturazioni o gli ampliamenti.
      Per quanto riguarda le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio
 

Pag. 3

edilizio, l'articolo 11 prevede la possibilità di scaricare il 100 per cento delle spese sostenute, da diluire in dieci annualità. Il beneficiario è tenuto a non rivendere l'immobile per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo il caso di vendita e di riacquisto entro un anno di altro immobile ricadente nella stessa zona franca.
      Un modo per favorire lo sviluppo e creare una nuova occupazione è quello di poter ridurre il costo del lavoro e consentire una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, di concerto con le organizzazioni sindacali (articolo 13).
      L'articolo 15 conferma che restano in vigore nella zona franca tutte le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o disciplinano altrimenti l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci a fini economici e valutari, di polizia sanitaria e fitopatologica per l'igiene e l'incolumità pubblica, repressione delle frodi in commercio e tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale.
      Ai sensi dell'articolo 16 i benefìci previsti nella presente proposta di legge non possono essere concessi, per ovvi motivi, ai cittadini italiani residenti nei cosiddetti «paradisi fiscali», cioè gli Stati o i territori diversi da quelli compresi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
      Gli altri benefìci previsti negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 potranno essere certificati ed usufruiti in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (articolo 17).
      Tutte le operazioni previste nella presente proposta di legge sono soggette alle disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previste dalle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle contro la criminalità organizzata e il terrorismo (articolo 18).
      Nel caso di violazioni o di false dichiarazioni atte a trarre ingiusto profitto, è prevista, all'articolo 19, una sanzione amministrativa in misura da due a quattro volte i profitti ingiustamente ottenuti.
      Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si ritiene che l'onere posto a carico dello Stato ammonti a 200.000 euro.
      Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adottare, con proprio decreto, il regolamento di attuazione per le parti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      Ci si augura, quindi, che la presente proposta di legge sia approvata dal Parlamento in tempi brevi, insieme alla raccomandazione che il Governo porti la legge a conoscenza dei nostri connazionali residenti all'estero.
 

Pag. 4